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D.P.R. 13/02/2004

-al fine di superare i dissensi espressi in sede di Conferenza di servizi e confermati nelle riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare dal comune di Rapolla e dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata, la T.E.R.Na. S.p.a. si è impegnata a verificare la fattibilità di alcuni miglioramenti tecnici progettuali sotto il profilo del minore impatto ambientale e volti a mitigare l'impatto visivo della linea sul tracciato della piccola variante, procedendo a nuovi sopralluoghi con i tecnici delle amministrazioni interessate;

-la T.E.R.Na. S.p.a., in recepimento delle indicazioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata ed in accordo con la stessa Soprintendenza, ha apportato al progetto i seguenti miglioramenti tecnici: minore occupazione dei suoli, riduzione della fascia di asservimento attraverso la compattazione dei conduttori, minore altezza dei sostegni e non colorazione degli stessi in bianco e rosso, avvicinamento del tracciato della linea all'asse stradale così da collocare l'impianto in un'area maggiormente distante dalle pendici del monte Vulture e dalle abitazioni ivi presenti, già attraversata da infrastrutture stradali e di raccordo;

-la T.E.R.Na. S.p.a. ha depositato, in data 31 luglio e 1° agosto 2003, alla regione Basilicata il progetto di variante comprensivo dei miglioramenti tecnici, ai fini del nulla-osta paesaggistico e della procedura di screening con esclusione della VIA, come da richiesta della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata nel corso della riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2003, in cui la stessa Soprintendenza ha confermato la piena rispondenza del progetto alle proprie prescrizioni;

-in data 19 settembre 2003, il comune di Melfi, con deliberazione del consiglio comunale n. 56, all'unanimità, ha dato mandato al sindaco di attivarsi affinchè il tracciato venga allontanato dai centri abitati;

-in subordine ha dato mandato al comitato intercomunale di elaborare una diversa proposta di variante e, ancora in subordine, ha espresso «parere favorevole alla richiesta di variante su Foggiano stesso»;

- in data 6 ottobre 2003, la Soprintendenza per i beni archeologici della regione Basilicata ha riconfermato il parere favorevole già espresso con note prot. 11802 del 15 maggio 2002 e prot. n. 23158 del 10 ottobre 2002 sulla variante ricadente nei comuni di Rapolla e di Melfi;

-in data 29 ottobre 2003, al termine dell'ultimo incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le amministrazioni interessate si sono impegnate a firmare come risulta nel verbale della riunione sottoscritto da tutte le parti, il successivo 5 novembre, presso il Ministero delle attività produttive, un protocollo d'intesa e a rilasciare le autorizzazioni mancanti per consentire l'immediata realizzazione della c.d. piccola variante con i miglioramenti tecnici concordati ed il completamento dell'intero elettrodotto;

- in data 5 novembre 2003, termine stabilito per la firma, la regione Basilicata e gli enti locali non hanno dato seguito all'impegno assunto in sede di Conferenza di servizi in ordine alla sottoscrizione del protocollo d'intesa che, tra l'altro, prevedeva la realizzazione di una nuova variante, c.d. «grande variante », destinata a sostituire nel tempo la parte di elettrodotto realizzata in base alla c.d. «piccola variante», in guisa da ripristinare la natura originaria dei siti interessati;

Considerato che:

-il completamento dell'elettrodotto Matera-S. Sofia (programmato per entrare in esercizio entro il 1994), e realizzato per il 95% dell'opera complessiva, deve consentire il trasferimento in sicurezza verso la Campania dell'energia prodotta in Puglia e di quella importata dalla Grecia a seguito del collegamento elettrico Italia-Grecia, entrato in funzione nel giugno 2002;

- la mancata disponibilità per l'esercizio dell'elettrodotto Matera-S. Sofia limita, per motivi di sicurezza, a soli 150 MW la capacità di importazione dalla Grecia, vanificando la restante potenzialità degli ulteriori 350 MW;

- la mancata utilizzazione della linea elettrica interessata dall'opera pregiudica fortemente tutto il complesso della rete di trasmissione nazionale dell'area meridionale, provocando gravi limitazioni sia nella produzione delle centrali elettriche dei poli di produzione pugliesi, sia del flusso di energia verso le aree deficitarie della Basilicata e della Campania e determinando, altresì, pesanti condizionamenti nell'esercizio in sicurezza di questo vasto territorio;

- la funzione strategica dell'elettrodotto, la cui pubblica utilità è stata dichiarata con il Decreto di autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici n. 790 del 6 novembre 1992, consegue alla necessità di funzionamento ed interconnessione della rete elettrica nazionale, in adesione ai principi strategici ed alle soluzioni operative indicate dal Piano energetico nazionale, confermate nel Piano di sviluppo triennale redatto dal Gestore della rete nazionale;

- a fronte della rilevanza nevralgica dell'interesse nazionale alla realizzazione ed al funzionamento dell'elettrodotto in questione non si contrappone la vulnerazione di altro interesse pubblico;

- la domanda di autorizzazione in variante riguardante il tratto di elettrodotto che attraversa il territorio dei comuni di Rapolla e di Melfi è stata presentata dalla società T.E.R.Na. S.p.a. sulla base della richiesta espressa della regione Basilicata, e recepisce interamente le conclusioni del 19 ottobre 2001 del «tavolo di lavoro» istituito dalla regione con i comuni interessati e la provincia di Potenza;

- la fattibilità tecnica, la conformità alla normativa in materia di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, rispetto alla quale sono anzi state adottate prescrizioni di carattere ulteriormente cautelativo sul piano delle distanze (la variante in oggetto realizza una distanza di 80/90 metri dagli edifici esistenti), il riconoscimento della soluzione individuata sul versante delle prospettive di sviluppo urbanistico quale quella ottimale, sono state acclarate dalla relazione conclusiva predisposta dai consulenti tecnici nominati dalla provincia di Potenza;

- la conformità sul piano urbanistico, sancita per l'intero elettrodotto dal provvedimento di localizzazione del Ministero dei lavori pubblici n. 790 del 6 novembre 1992 e dal D.P.G.R. Basilicata n. 270 del 26 marzo 1990, è stata confermata anche per la variante sia con il parere favorevole reso in Conferenza di servizi e sia con la relazione 16 maggio 2002 del Dipartimento ambiente e territorio della regione Basilicata prodotta agli atti della Conferenza;

-all'esito delle riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli originari enti locali dissenzienti hanno ribadito, nonostante le modifiche tecniche migliorative apportate al progetto della «piccola variante», la loro opposizione dichiarandosi favorevoli ad aderire alla sola ipotesi di variante denominata «grande variante»;

-il progetto di variante denominato «grande variante» non ha rappresentato l'oggetto della Conferenza di servizi convocata dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata, nè è stato oggetto di discussione nelle riunioni innanzi alla Presidenza del Consiglio, essendo stata posta solo la futura realizzazione del nuovo progetto come condizione per l'assenso alla realizzazione immediata della piccola variante, ai sensi del protocollo di intesa non sottoscritto dalle amministrazioni;

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta e gli atti ai sensi dell'art. 81, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997, relativamente al progetto di variante denominato «piccola variante», per la quale è stata proposta domanda di autorizzazione;

-il parere negativo espresso in sede di Conferenza dei servizi e confermato innanzi alla Presidenza dai comuni di Rapolla e di Melfi e dalla provincia di Potenza non appare sufficientemente motivato, facendo quasi esclusivo riferimento al progetto denominato «grande variante» che non rappresenta l'oggetto della domanda di autorizzazione. In particolare: la posizione del comune di Melfi non appare di diniego assoluto in quanto sia nella delibera del consiglio comunale n. 37 del 14 maggio 2003, sia in quella del 19 settembre 2003 che nel corso delle riunioni presso la Presidenza del Consiglio, ha espresso «parere favorevole alla richiesta di variante su Foggiano stesso»;

-la posizione del comune di Rapolla, espressa dal sindaco, come da verbale della Conferenza di servizi del 27 giugno 2002, di «parere sfavorevole in riferimento all'aspetto urbanistico» in quanto le strutture da realizzare sono difformi «dallo strumento urbanistico vigente nel comune» perchè «i tralicci di un elettrodotto per le caratteristiche proprie sono da considerarsi costruzione in senso tecnico-giuridico» e «sebbene privi di cubatura edilizia, comportano la realizzazione di opere in grado di incidere sull'ambiente e sulla modificazione dell'ecosistema», è priva di consistenza. In sede di istruttoria tecnica è, invece, emerso che il tracciato in questione è previsto in ambito territoriale non interessato da alcuna ipotesi di sviluppo urbano, anche a lungo termine. In ogni caso la definizione della procedura ai sensi dell'art. 81, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 comporta la possibilità di procedere in difformità dagli strumenti urbanistici.

-In merito poi a presunte esigenze di tutela della salute pubblica, la relazione del tavolo di lavoro della regione Basilicata conclude che la variante progettata, così come l'opera elettrica in ogni sua parte, assicura il rispetto della normativa specifica, ma prevede, anche, l'adozione di una prescrizione più cautelativa rispetto ai valori fissati da altre normative europee ed internazionali;

- la posizione della provincia di Potenza che richiede la realizzazione della grande variante o, in alternativa, l'installazione interrata di cavi non può essere accolta per le considerazioni già svolte con riferimento alla grande variante e, per la seconda, essendo l'elettrodotto già realizzato per il 95%;

- in ogni caso l'eventuale favorevole definizione della procedura della c.d. «grande variante», all'esito delle relative procedure di autorizzazione, costituisce, visti i più lunghi tempi di realizzazione, un dato logicamente e cronologicamente successivo alla realizzazione della «piccola variante» caratterizzata da profili di urgenza che ne impediscono il differimento o condizionamento;

- le valutazioni espresse nel corso della procedura dai competenti organi dell'amministrazione statale assicurano la compatibilità dell'opera con i valori paesaggistici ed ambientali in rilievo, evidenziando il venir meno delle ragioni dell'annullamento ministeriale dell'originario nulla osta regionale del 30 luglio 2002;

- Ritenuto che il mancato incremento delle potenzialità del suddetto sistema elettrico comprometterebbe seriamente l'affidabilità e la continuità del servizio elettrico, in relazione alle richiamate esigenze energetiche, come già verificatosi in occasione dei black out che hanno interessato nell'agosto 1994 le regioni meridionali e nel settembre 2003 l'intero territorio nazionale;

- Ritenuto che il ritardo nella costruzione dell'elettrodotto incide negativamente sull'economia della collettività in quanto coinvolge l'affidabilità e la disponibilità dell'esercizio elettrico di estese aree del Paese, mettendo a repentaglio la necessaria continuità del servizio elettrico;

-Ritenuto che la mancata ultimazione dell'opera ad oltre un decennio dall'autorizzazione ministeriale del 6 novembre 1992, ha dato luogo ad una situazione in cui gli interessi pubblici coinvolti necessitano dell'adozione di una decisione sulla domanda di autorizzazione in variante presentata;

 

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